Con la circolare n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti riguardanti la fatturazione elettronica.
Chiarimenti sulla data di emissione - Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 12 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto, chiarisce la circolare n. 14/E, sarà il SdI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria, la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”.
Pertanto, se l’operatore decide di emettere fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore successiva alla data di effettuazione dell’operazione ma in uno dei 10 giorni successivi, la data indicata nel documento dovrà essere sempre quella in cui ha avuto luogo l’operazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce un utile esempio per chiarire ogni dubbio:
“a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).”
Le fatture e l’imposta di bollo -Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale