Dal 1° ottobre 2022 termina il trimestre (luglio-settembre) di moratoria delle sanzioni per la fatturazione elettronica dei forfettari: saranno tenuti a rispettare le tempistiche ordinarie d’invio, previste dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972. Non potranno quindi più inviare le fatture entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza incorrere in sanzioni, come da art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.
Tempistiche d'emissione e tipologie di operazioni
Le fatture attive, a seconda della tipologia di operazione realizzata, hanno tempistiche di invio differenti.
- Cessioni di beni domestiche: entro 12 giorni dalla data di consegna o spedizione del bene. Se si adopera la fattura differita l’emissione è richiesta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questo però solo se presente un documento di trasporto idoneo.
- Prestazioni di servizi domestiche: entro 12 giorni dalla la data di pagamento del corrispettivo dovuto.
- Cessioni intra-Ue di beni: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dalla data di consegna o spedizione dei beni.
- Prestazioni di servizi generici nei confronti di soggetti passivi UE ed extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- Prestazioni di servizi diverse da quelle generiche: entro 12 giorni da quello di effettuazione dell’operazione.
Invio fatture al di fuori dei termini e Sanzioni
A partire dal 1° ottobre, il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa anche nei confronti di chi opera in regime forfettario.
La sanzione amministrativa, a seconda dei casi, può essere compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Nel caso in cui la violazione commessa sia irrilevante ai fini della determinazione del reddito verrà applicata una semplice sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Da Decreto Legislativo n. 472/1997, articolo 13, è previsto che la sanzione possa essere ridotta tramite ravvedimento operoso. Facendo ricorso c’è la possibilità di ottenere una conseguente riduzione della sanzione in funzione del tempo entro il quale la violazione viene sanata. Questa possibilità tuttavia è sottoposta a valutazione, esaminando il numero delle infrazioni commesse.
Come per ogni informazione di tipo fiscale, consigliamo di contattare il proprio commercialista per maggiori dettagli.
A restare esonerati dall’obbligo di fattura elettronica sono i titolari di partita IVA in regime forfettario con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro. L’esonero tuttavia terminerà il 1° gennaio 2024, quando l’obbligo sarà esteso anche a tutti gli altri contribuenti forfettari.