Per i soggetti con Partita Iva, che effettuano acquisto di carburante per autotrazione mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, dal 1° luglio 2018 non dovranno più documentare l’acquisto tramite la scheda carburante, che sarà documentato obbligatoriamente mediante fattura elettronica.
La modifica normativa rappresenta un sistema alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 /1997 che continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E/2012 (§ 1), i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad esempio, contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta, in quanto i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi